Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10289 del 2021

ECLI:IT:TARLAZ:2021:10289SENT

Massima

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La giurisdizione sulle controversie relative alle richieste di indennizzo per l'occupazione abusiva di beni demaniali appartiene al giudice ordinario, in quanto tali controversie attengono a un rapporto di natura privatistica tra l'amministrazione pubblica e il privato avente ad oggetto la proprietà dell'immobile, e non a un rapporto di tipo amministrativo. Pertanto, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione su tali controversie, le quali devono essere devolute alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attinenti a diritti soggettivi e non a interessi legittimi. Il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza è che le controversie concernenti le richieste di indennizzo per l'occupazione abusiva di un bene demaniale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relative a un rapporto privatistico tra l'amministrazione pubblica e il privato avente ad oggetto la proprietà dell'immobile, e non a un rapporto di tipo amministrativo. Ciò in quanto l'occupazione abusiva di un bene demaniale da parte di un privato integra una fattispecie di natura civilistica, attinente alla proprietà del bene, e non una questione di legittimità dell'azione amministrativa. Di conseguenza, la cognizione di tali controversie spetta al giudice ordinario, competente a conoscere delle questioni relative ai diritti soggettivi, e non al giudice amministrativo, la cui giurisdizione è limitata agli interessi legittimi. Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sulla distinzione tra rapporti di diritto pubblico, rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, e rapporti di diritto privato, devoluti alla cognizione del giudice ordinario. Nello specifico, le controversie concernenti le richieste di indennizzo per l'occupazione abusiva di beni demaniali sono qualificate come rapporti di natura privatistica, in quanto attinenti alla proprietà del bene e non all'esercizio di poteri pubblicistici da parte della pubblica amministrazione. Di conseguenza, la giurisdizione su tali controversie spetta al giudice ordinario, competente a conoscere delle questioni relative ai diritti soggettivi.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/10/2021

N. 10289/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10710/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10710 del 2013, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Roma, viale Mazzini, 13;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'((omissis)), domiciliataria ex lege in Roma, via ((omissis)), 27;
Comune di ((omissis)) non costituito in giudizio;

per l'annullamento dell'atto di accertamento - procedimento eq-1261 avente ad oggetto: ricognizione delle concessioni demaniali, fluviali e lacuali ai sensi della l. r. n. 53/98

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