Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2711 del 4 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2711PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di tutela della salute di consumatori, ai soggetti che vengano in rapporto con le sostanze alimentari nella produzione o nella distribuzione, se non può essere richiesta - in assenza di prescrizioni normative - una diligenza o prudenza eccezionale, è tuttavia imposto un dovere di condotta commisurato a quello riferibile alla media degli esercenti la medesima attività, da accertarsi in termini concreti e fattuali. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di limoni contenuti in sacchetti a "reticella" che all'analisi chimica risultavano contenere una sostanza vietata che non ne aveva mutato l'aspetto esterno. La Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità del rivenditore facendo erroneamente applicazione della disciplina in materia di alimenti confezionati in involucri recipienti sigillati).

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