Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20459 del 16 maggio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:20459PEN

Massima

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Il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale può essere revocato, con effetto ex tunc, dall'organo giudicante che lo ha disposto, qualora venga accertata l'insussistenza originaria dei presupposti legittimanti l'adozione della misura, in applicazione della disciplina previgente di cui alla Legge n. 1423 del 1956, articolo 7, comma 2, che consente la revoca sia della misura personale sia delle connesse statuizioni patrimoniali. Tale rimedio straordinario, volto a tutelare il diritto costituzionalmente garantito alla riparazione dell'errore giudiziario, è applicabile anche ai procedimenti definiti con provvedimento irrevocabile prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, in virtù della disciplina transitoria di cui all'articolo 117 del medesimo decreto, che fa salva la previgente normativa per i procedimenti in cui la proposta di applicazione della misura di prevenzione sia stata formulata anteriormente al 13 ottobre 2011. L'interpretazione estensiva e analogica delle nuove disposizioni in materia di revoca, volta a colmare eventuali lacune normative, non è ammissibile in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della necessità di rispettare il giudicato rebus sic stantibus, principi che impongono di mantenere distinti i rimedi applicabili alle misure personali e a quelle patrimoniali, secondo il riparto di competenze delineato dalla previgente disciplina.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

CORTE APPELLO di PALERMO - SEZIONE MISURE PREVENZIONE;

con ordinanza n. 88/2012 del 12/04/2013;

nei confronti di:

TRIBUNALE di TRAPANI - SEZIONE MISURE PREVENZIONE;

nel procedimento promosso da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ((omissis));

sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. ((omissis)), che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trapani;

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