Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2212 del 11 marzo 1981
ECLI:IT:CASS:1981:2212PEN
Massima
Massima ufficiale
In virtù dell'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405 l'esercizio del potere del giudice dell'impugnazione penale di cognizione dell'azione civile, allorché dichiari la improcedibilità dell'azione penale quando il reato è estinto per amnistia, investe l'azione civile nelle sue condizioni e nei suoi presupposti senza alcuna preclusione.
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