Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 10435 del 11 marzo 2015

ECLI:IT:CASS:2015:10435PEN

Massima

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La dichiarazione di ricusazione di giudici chiamati a decidere sulla ricusazione stessa è inammissibile, in quanto l'art. 40, comma 3, c.p.p. esclude in termini assoluti la ricusabilità di tali giudici, al fine di evitare che attraverso una serie di dichiarazioni di ricusazione si giunga al risultato di impedire al processo di conseguire l'effetto tipico ad esso assegnato, ossia quello di consentire in tempi ragionevoli la delibazione sulla fondatezza delle questioni sottoposte al giudice. Tale previsione normativa, lungi dal sollevare dubbi di legittimità costituzionale, risulta pienamente conforme alle indicazioni della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che il possibile abuso degli istituti processuali è idoneo a determinare la paralisi della funzione del processo, con la conseguente compromissione del bene costituzionale dell'efficienza della giurisdizione, ricollegabile a vari precetti costituzionali, fra i quali l'art. 101 Cost. Pertanto, l'unica interpretazione dell'art. 40, comma 3, c.p.p. coerente con tali principi è quella che esclude la concorrente operatività, in caso di ricusazione di giudici chiamati a decidere sulla ricusazione, dell'art. 37, comma 2, c.p.p. Inoltre, la dichiarazione di ricusazione è inammissibile anche perché i motivi addotti, inerenti a presunte violazioni del diritto di difesa e a condotte endoprocessuali, non sono rivelatori di alcuna inimicizia grave maturata all'esterno del processo, come richiesto dalla legge per la ricusazione, ma si limitano a dedurre lesioni di diritti processuali, per le quali l'ordinamento prevede altri rimedi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il provvedimento n. 16204/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 21/10/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

lette le conclusioni del PG Dott. ((omissis)), il quale ha concluso per l'inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione;

letta la memoria pervenuta il 28.01.2015.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), in relazione al procedimento n. 16204/2013 pendente dinanzi a ques…

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