Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 519 del 2017

ECLI:IT:TARMI:2017:519SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il caso di un procedimento espropriativo non conclusosi con un formale provvedimento di esproprio nonostante la realizzazione dell'opera pubblica, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. In assenza di un provvedimento di esproprio assunto entro i termini previsti dalla legge, la presenza di un'opera pubblica sull'area illegittimamente occupata costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo di acquisto e, come tale, inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà. Il superamento, nel nostro ordinamento, dell'istituto dell'occupazione acquisitiva è stato fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha censurato le forme di "espropriazione indiretta" elaborate nell'ordinamento italiano, configurandole come illecito permanente perpetrato nei confronti di un diritto fondamentale dell'uomo. 2. Pertanto, in tali casi, il diritto di proprietà del suolo non si è estinto e le aree di proprietà dei privati sono occupate sine titulo dall'Amministrazione, la quale ha l'obbligo di far venir meno l'occupazione illecita e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, attraverso la restituzione del fondo ai legittimi proprietari, previa riduzione in pristino, ovvero l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001. 3. Il provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis deve essere sorretto da un percorso motivazionale rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipative rigorose, basato sull'emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro l'assenza di ragionevoli alternative e l'imperiosa necessità pubblica dell'apprensione coattiva. 4. In caso di adozione del provvedimento di acquisizione, il Comune deve corrispondere ai proprietari il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale. In alternativa, in caso di restituzione dei terreni, il Comune deve risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima, calcolato applicando il saggio di interesse del 5% annuo sul valore venale dell'intero bene occupato.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/03/2017

N. 00519/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00241/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), in proprio nonché in qualità di erede di ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultimo in Milano, viale ((omissis)), n. 43;

contro

Comune di Castiglione Olona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo Studio degli stessi in Milano, via Verdi, n.2;

nei confronti di

Giansilvio Turri, non costituit…

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