Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 128 del 2022

ECLI:IT:TARSA:2022:128SENT

Massima

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Il provvedimento di revoca di una procedura di gara pubblica per l'affidamento di lavori deve essere sorretto da specifici e concreti motivi di pubblico interesse, che non possono essere meramente generici o astratti, ma devono essere adeguatamente motivati e proporzionati rispetto all'interesse pubblico perseguito. In particolare, il mero decorso del tempo dalla pubblicazione del bando, l'eventuale superamento del termine di validità delle offerte previsto dalla legge, la necessità di adeguare i piani di sicurezza e coordinamento alle sopravvenute disposizioni emergenziali, nonché l'intenzione di avviare una nuova procedura di gara in deroga al Codice dei contratti pubblici, non costituiscono di per sé motivi sufficienti a giustificare la revoca della procedura in corso, in quanto tali circostanze non integrano ragioni di pubblico interesse che prevalgano sulle legittime aspettative degli operatori economici partecipanti alla gara. Inoltre, la revoca dell'intera procedura di gara, anziché l'adozione di misure meno invasive, come la rettifica di eventuali errori materiali, viola il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Pertanto, il provvedimento di revoca di una gara pubblica è illegittimo qualora non sia adeguatamente motivato in relazione a specifici e concreti motivi di pubblico interesse che giustifichino l'esercizio di tale potere in modo proporzionato rispetto all'interesse pubblico perseguito.

Sentenza completa

Pubblicato il 17/01/2022

N. 00128/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01281/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2021, proposto da Marco Polo Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Conforti, Michele Gallo, e Francesca Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Albanella, non costituito in giudizio;

nei confronti

Idrostrade S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

a. della determinazione a firma del Responsabile Settore Lavori Pubblici e RUP del Comune di Albanella n. 243 Reg. Gen. e n. 146 Reg. Sett. del 05.07.2021…

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