Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2162 del 19 gennaio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:2162PEN

Massima

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La Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto: La fattispecie associativa delineata dall'art. 416-bis c.p. è stata introdotta per colmare il deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Pertanto, il nucleo della fattispecie incriminatrice si colloca nell'art. 416-bis, comma 3, c.p., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa, delineando un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma soprattutto a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini. In particolare, per le c.d. "locali" di 'ndrangheta, assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Infatti, proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, essendo sufficiente la fama criminale conseguita nel tempo dalla consorteria e la riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative. Pertanto, la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a doppio filo con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso. Altro è misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà ove il fine sia la commissione di specifici fatti criminali; altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione dell'associazione attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite. In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo. Pertanto, la locale romana trae la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al promotore appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e dell'appartenenza con la casa madre, giudizialmente accertata; la locale mantiene i contatti con la casa madre, cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie; sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di 'ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di cosca, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica; il possesso di armi; l'inquinamento diffuso, anche mediante la commissione di reati-tipo, del tessuto economico in variegati settori commerciali. Tali elementi, nel loro complesso, sono idonei a dimostrare la sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis c.p., in quanto connotati di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali, ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, coerenti con il modello proprio ed autoctono dell'organizzazione criminale di riferimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente

Dott. PELLEGRINO A. - Consigliere

Dott. ARIOLLI G. - rel. Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia - Consigliere

Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 04/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;
entite le conclusioni del P.G. Dr. BALDI FULVIO, che conclude per l'inammissibilita' del ricorso.
udito il difensore l'avvocato (OMISSIS) e l'avvocato (OMISSIS) in difesa di:
(OMISSIS) insistono per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso l'ord…

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