Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26464 del 18 giugno 2013

ECLI:IT:CASS:2013:26464PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'ambito del sindacato sulle misure di prevenzione, può verificare esclusivamente la rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali imposti per l'applicazione delle singole misure, senza poter censurare il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Pertanto, la motivazione del provvedimento che applica la misura di prevenzione personale e patrimoniale è adeguata laddove illustri le ragioni del giudizio di attualità della pericolosità sociale, anche in assenza di segni di ravvedimento, e le ragioni per cui i beni sottoposti a confisca sono da considerarsi di provenienza illecita, senza che sia necessario un esame analitico di ogni singolo bene. Il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti per i quali è intervenuta condanna e il periodo di detenzione subito non elide, di per sé, gli elementi di pericolosità sociale, dovendosi valutare complessivamente la personalità del soggetto e la sua condotta successiva. L'assenza dei denunciati vizi di legittimità rende il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende, in assenza di ipotesi di carenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. CAIAZZO ((omissis)) - Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 63/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/06/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Milano ha confermato il decreto emesso il 4 maggio 2011 dal Tribunale di Milano con cui fu applicata a (OMISSIS) la misura di prevenzione de…

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