Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8479 del 17 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:8479PEN

Massima

Massima ufficiale
L'ultimo comma dell'art. 171 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 534 del 1977, contiene la previsione della sopravvenuta impossibilità della notificazione, dovuta ad una situazione di fatto accertabile dall'ufficiale giudiziario procedente senza necessità di ricerche o indagini, le quali inevitabilmente vanificherebbero i motivi ispiratori della citata innovazione legislativa. Con detta innovazione, infatti, si sono voluti snellire i tempi del processo penale attraverso una più realistica determinazione del congegno di notificazione, che è sempre stata causa di ritardi ed intralci.

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