Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3473 del 7 luglio 1999

ECLI:IT:CASS:1999:3473PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di misure cautelari personali, l'obbligo imposto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) c.p.p. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza impositiva della misura, sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame quando tali elementi siano prospettati in questa sede. In materia di misure cautelari personali, l'obbligo imposto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) c.p.p. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza impositiva della misura, sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame quando tali elementi siano prospettati in questa sede.

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