Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 1541 del 14 gennaio 2019

ECLI:IT:CASS:2019:1541PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il condannato, successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, non può più proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo tale facoltà riservata esclusivamente ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Il ricorso presentato personalmente dal condannato deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma equativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende. Tale principio si fonda sulla modifica legislativa introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendo che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità. La Corte di Cassazione, in applicazione di tale nuovo dettato normativo, ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente dal condannato, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 18/05/2018 del GIP TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova in funzione di giudice dell'esecuzione, accolta la richiesta di continuazione tra i fatti giudicati con le diverse sentenze in atti, rideterminava la pena nei confronti di (OMISSIS) in quella di anni sedici di reclusione.
2. Ricorre per ca…

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