Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45041 del 3 dicembre 2008

ECLI:IT:CASS:2008:45041PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata, deve limitarsi a verificare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza poter procedere a una diversa valutazione delle risultanze processuali, riservata in via esclusiva al giudice di merito. L'illogicità della motivazione censurabile in sede di legittimità è quella evidente, percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi a riscontrare l'esistenza di una motivazione esaustiva e convincente, senza possibilità di verifica della rispondenza della stessa alle acquisizioni processuali. Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia fornito una corretta interpretazione degli elementi a sua disposizione e abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando esattamente le regole della logica per giustificare le conclusioni adottate. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate. Parimenti, il giudice di legittimità non può sindacare il mancato riconoscimento di attenuanti generiche, in quanto tale valutazione rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito, il quale ha adeguatamente motivato la propria decisione sulla base di elementi rilevanti ai sensi degli artt. 133 c.p. e 62-bis c.p. Infine, il ricorso per cassazione è inammissibile quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce all'inammissibilità del ricorso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FA. Pi., nato a (OMESSO) e dall'avv. ((omissis)) del foro di Brescia nell'interesse di CO. Ma., nato a (OMESSO);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 13/03/2008;

Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica udienza, dal Consigliere Dott. ((omissis)).

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MELONI Vittorio, il quale ha concluso per il rige…

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