Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 1318 del 2011

ECLI:IT:TARPIE:2011:1318SENT

Massima

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Il proprietario di un terreno in area agricola e soggetta a vincolo ambientale, che abbia realizzato opere edilizie in assenza di titolo abilitativo, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche se alcune delle opere erano preesistenti all'apposizione del vincolo o erano state oggetto di precedente autorizzazione edilizia. Tuttavia, l'ordinanza di demolizione deve individuare con precisione gli interventi abusivi da rimuovere, senza includere parti di recinzione regolarmente costruite in forza di precedente titolo edilizio. L'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in aree sottoposte a vincolo ambientale non è subordinato all'emanazione di specifiche prescrizioni da parte dell'autorità regionale, essendo sufficiente il richiamo alla normativa statale che prevede la sanzione demolitoria per le opere realizzate senza il prescritto titolo edilizio. Il proprietario non può sottrarsi all'ordine di demolizione adducendo la preesistenza o la mera manutenzione straordinaria dei manufatti, se gli stessi sono stati oggetto di ampliamenti o modifiche sostanziali realizzati in assenza di titolo abilitativo. Analogamente, la realizzazione di muri di recinzione, pur non necessitando di concessione edilizia per interventi di modesta entità, è soggetta al regime autorizzativo quando le opere determinano un'irreversibile trasformazione del suolo, come nel caso di muri di ampia estensione e rilevante impatto visivo.

Sentenza completa

N. 00005/1999
REG.RIC.

N. 01318/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00005/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 1999, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Bligny, 15;

contro

Comune di Domodossola;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 155/98 prot. n. 16836, emessa in data 5.10.1998 dal Comune di Domodossola - Ripartizione Quarta - Ufficio Tecnico Edilizia Privata, notificata in data 7.10.1998, con la quale è stato ordinato al sig. ((omissis)) la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativamente alla costruzione di n. 2 baracche, n. 1 costruzione in legno…

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