Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22119 del 11 settembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:22119CIV

Massima

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Il contratto di appalto pubblico, anche se modificato da atti aggiuntivi di importo superiore al quinto d'obbligo, deve essere considerato un nuovo ed autonomo contratto, distinto dal precedente. In tale ipotesi, l'accordo tra le parti per l'esecuzione di lavori diversi da quelli originariamente previsti non si correla ad un potere dell'amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, ma deve essere qualificato come nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente. Pertanto, non trova applicazione la disciplina dell'equo indennizzo di cui all'art. 1660 c.c., essendo l'appaltatore tenuto ad eseguire i lavori aggiuntivi sulla base del nuovo accordo contrattuale, che deve regolare anche i relativi prezzi. L'appaltatore, inoltre, non può invocare responsabilità della stazione appaltante per eventuali carenze progettuali, essendo a suo carico l'obbligo di verificare la fattibilità del progetto e le condizioni locali, anche attraverso le necessarie indagini geognostiche, in applicazione del principio di diligenza professionale. Parimenti, i danni derivanti dalla sospensione dei lavori per mancanza di fondi non possono essere posti a carico della stazione appaltante, qualora tale sospensione sia conseguenza della negligenza dell'appaltatore nell'aver predisposto un progetto esecutivo irrealizzabile. Infine, i lavori richiesti dal collaudatore per rendere l'opera agibile e completarla a regola d'arte devono considerarsi rientranti nell'originario oggetto contrattuale, senza dar luogo a pretese risarcitorie.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente

Dott. SAMBITO ((omissis)) C. - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20970/2014 proposto da:
Curatela del Fallimento "(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)", in persona del curatore fallimentare (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e di…

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