Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19783 del 9 giugno 2006

ECLI:IT:CASS:2006:19783PEN

Massima

Massima ufficiale
Risponde del reato di furto militare ex art. 230 cod.pen.mil. pace e non di furto d'uso ex art. 260 dello stesso codice, il militare che utilizza per telefonate di interesse personale l'utenza telefonica intestata all'Amministrazione militare, in quanto il fatto lesivo si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio telefonico come oggetto fisico, ma nell'appropriazione, conseguita attraverso tale uso, delle energie formate da impulsi elettronici nella disponibilità dell'amministrazione, necessarie per le conversazioni.

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