Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11723 del 20 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:11723PEN

Massima

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Il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 del codice penale, è un reato abituale che tutela la dignità e la libertà della persona offesa nel contesto familiare o di coppia, anche dopo la separazione, attraverso la repressione di una generalizzata e "normalizzata" modalità di relazione di potere e sopraffattoria, caratterizzata da condotte fisiche e psicologiche reiterate e degradanti, volte a violare i diritti umani inalienabili della vittima. Pertanto, la mancata indicazione della data di inizio delle violenze nel capo di imputazione non determina la nullità dello stesso, in quanto l'elemento temporale non incide sulla conoscenza dei fatti addebitati, essendo sufficiente la descrizione dettagliata delle condotte maltrattanti. Inoltre, la sola precisazione da parte del Pubblico Ministero dell'inizio delle violenze non comporta una modifica dell'imputazione tale da consentire l'accesso al rito abbreviato. Quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, nei confronti del coniuge siano sorte nell'ambito domestico e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare, si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto il coniuge separato resta "persona della famiglia" ai sensi dell'art. 572 c.p., in ragione degli obblighi di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, oltre che di collaborazione, discendenti dall'art. 143, comma 2, c.c. La violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione, che costituisce atto di affermazione della propria autonomia e libertà, negate nella relazione di coppia. In tali casi, le condotte persecutorie successive alla separazione rientrano nell'alveo del delitto di maltrattamenti, in quanto il pretesto di voler incontrare i figli minori diviene lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta da:

Dott. CALVANESE Ersilia - Presidente

Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola - Relatore

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere

Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Lu.Na. , nato il (Omissis) a V
avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla ((omissis));
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello ha confermato la condanna del Tribunale di Vasto nei confronti di Lu.Na. per il …

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