Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22339 del 26 novembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:22339CIV

Massima

Massima ufficiale
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade, o in vista di esse, è soggetta, ex art. 23, comma quarto, c.d.s., a specifica autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, ovvero, nell’interno dei centri abitati, dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale; tuttavia, questa specifica autorizzazione non è necessaria nel caso in cui ente proprietario della strada sia il Comune, il quale, per la realizzazione di un manufatto avente finalità pubblicitaria, abbia rilasciato la concessione edilizia contenente la valutazione della sua compatibilità con le norme del codice della strada, in quanto in questa ipotesi la concessione assorbe l’autorizzazione art. 23, c.d.s., tenuto anche conto che l’art. 53 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992) riserva ai regolamenti comunali la disciplina per il rilascio di detta autorizzazione.

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