Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15419 del 21 novembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:15419PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 245 disp. att. e 599 nuovo cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 76 cost. la differente disciplina tra l'imputato che può godere del "patteggiamento", sia in primo che in secondo grado, e l'imputato che, essendo stato celebrato il primo grado secondo il vecchio rito, si veda precluso in appello il patteggiamento a causa del dissenso del pubblico ministero, non costituisce disparità di trattamento, essendo tale evento connaturato al principio generale (art. 11 preleggi) costituzionalmente recepito (artt. 25 e 73 cost.) della successione delle leggi processuali nel tempo ("tempus regit actum"). Di conseguenza non sussiste contrasto con l'art. 3 cost. giacché la norma è operativa nei confronti di tutti coloro che si trovino nelle medesime condizioni temporali e nelle stesse fasi processuali.

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