Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1547 del 12 febbraio 1987
ECLI:IT:CASS:1987:1547CIV
Massima
Massima ufficiale
La responsabilita` disciplinare del magistrato, per inosservanza dei suoi doveri, a norma dell`art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, e` configurabile nell`adozione di un provvedimento in carenza delle relative attribuzioni, qualora, indipendentemente dalla denunciabilita` del relativo vizio con i rimedi dell`impugnazione, ricorra un macroscopico travalicamento di funzioni, come nel caso in cui vengano usurpati compiti spettanti ad altro giudice (nella specie, provvedimento di sospensione di sfratto, reso dal giudice penale).
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