Cassazione penale Sez. I sentenza n. 131 del 15 febbraio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:131PEN

Massima

Massima ufficiale
Il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, in coerenza con i principi generali che individuano la competenza funzionale della corte di cassazione, è diretto a verificare da un lato la congruenza logica e la completezza dell'apparato argomentativo che collega la premessa costituita dall'indizio o dagli indizi e la conclusione nella quale si sostanzia il giudizio di probabile colpevolezza del prevenuto, e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi stessi, quale garanzia del provvedimento; ma non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio quando la motivazione sia adeguata ed esente da errori logici o giuridici.

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