Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1985 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:1985SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità, ha affermato che: 1. La giurisdizione amministrativa sussiste ogni qualvolta la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa, anche quando si lamenti formalmente l'occupazione di aree non comprese nell'ambito della procedura, in quanto ciò che rileva è lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio. 2. L'inutile spirare del termine entro cui deve compiersi l'espropriazione e il venir meno del potere dell'Amministrazione nel caso di inosservanza di tale necessario presupposto, determinano l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto la mancata adozione del provvedimento di esproprio integra gli estremi della violazione di legge e del cattivo esercizio del potere. 3. In assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, l'Amministrazione non può acquisire coattivamente il bene del privato utilizzato per scopi di interesse pubblico, se non attraverso l'adozione di un apposito provvedimento motivato ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, che preveda il pagamento di un indennizzo pari al valore venale del bene, oltre ad un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. 4. Qualora l'Amministrazione non adotti il provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis, il proprietario ha diritto alla restituzione del bene, con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo, determinato nella misura del 5% annuo del valore venale del bene per il periodo di occupazione illegittima. 5. Il risarcimento del danno deve essere commisurato al valore di mercato del bene, con esclusione del mero valore catastale, e deve comprendere sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, in conformità ai principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Sentenza completa

N. 04336/2009
REG.RIC.

N. 01985/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04336/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4336 del 2009, proposto dai Sigg. ((omissis)), Ada, Raffaele e Beatrice in qualità di eredi di ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)) e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, via ((omissis)) n.16;

contro

Comune di Acerra in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della Delibera Consiliare n.16 del 31/3/1999 di approvazione delle opere infrastrutturali I e II Stralcio Funzionale area PIP, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità della procedura.

Visto il ricorso co…

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