Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47296 del 17 ottobre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:47296PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel sindacare la motivazione di un provvedimento cautelare, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, essendo il suo controllo limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. La scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano nei compiti istituzionali del giudice di merito e non possono essere censurate in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico-giuridici. La denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima sia effettiva, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non logicamente incompatibile con altri atti del processo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. MONACO Marco M. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 24/04/2018 del TRIB. LIBERTA' di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARCO MARIA MONACO;
sentite le conclusioni del PG Dr. CUOMO LUIGI per l'inammissibilita'.
RITENUTO IN FATTO
Il TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI, con ordinanza in data 24/4/2018, confermava l'ordinanza del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DI MONZA del 21/3/2018 che aveva applicato a (…

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