Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20690 del 13 ottobre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:20690CIV

Massima

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Il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione, in quanto atto di diritto privato, deve essere redatto in forma scritta ad substantiam, a pena di nullità. Tale requisito formale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. La ricerca della comune intenzione delle parti, ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve aver luogo, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, senza poter valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione, in quanto la formazione del consenso non può spiegare rilevanza ove non sia stata incorporata nel documento scritto. Le norme che disciplinano la contabilità pubblica e gli appalti pubblici, nel prevedere procedure competitive per la scelta del contraente, mirano non solo al mero risparmio di spesa, ma soprattutto al conseguimento di una prestazione tecnicamente e qualitativamente adeguata al miglior prezzo ragionevolmente compatibile con tale obiettivo. Pertanto, le parti non possono, in sede esecutiva, modificare le condizioni economiche determinate attraverso l'applicazione delle regole di evidenza pubblica, in quanto ciò comprometterebbe il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti, essenziali per l'aggiudicazione di un contratto pubblico. Le fatture e le note di credito emesse dall'appaltatore, avendo natura meramente fiscale, non possono essere utilizzate per modificare i termini del contratto stipulato in forma scritta ad substantiam, né possono essere attribuite efficacia confessoria alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa in sede di interrogatorio, in quanto la formazione del consenso negoziale deve risultare unicamente dal contenuto dell'atto scritto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. SAMBITO ((omissis)) C. - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) DI VERCELLI, in persona del direttore generale pt. elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. prof. (OMISSIS), dal quale, unitamente all'avv. prof. (OMISSIS) del foro di Torino, e' rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. (OM…

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