ECLI:IT:CASS:2003:21336PEN
RITENUTO: - che con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di M. P. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che al motivo di gravame, con il quale si deduceva che i beni asseritamente distratti erano stati oggetto di furto o di azioni giudiziali individuali da parte dei creditori, il giudice di appello ha risposto che la documentazione esibita a riguardo assecondava tale assunto difensivo solo per taluni beni (un ciclomotore ed una fotocopiatrice), non per gli altri (una macchina "tagliaspruzzi", un'autovettura Golf e una Mercedes), sicché era possibile soltanto procedere ad una riduzione della pena inflitta; - che con il ricorso l'imputato lamenta erronea applicazione di legge in relazione all'art. 192 c. p.p., sul rilievo che la corretta lettura della documentazione concernente i suddetti ultimi tre beni consente di escludere ogni ipotesi di distrazione; - che le dog…
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