Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21336 del 15 maggio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:21336PEN

Massima

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Il giudice di legittimità non può riesaminare nel merito le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, essendo precluso il sindacato sulla ricostruzione e sull'apprezzamento degli elementi probatori, salvo che non siano state violate le regole di valutazione della prova o siano state tratte illogiche o irragionevoli conclusioni. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze del ricorrente si risolvono nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, in quanto tale attività esula dal controllo di legittimità che la Corte di Cassazione può effettuare. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti, purché tale attività sia sorretta da una motivazione logica e coerente, che dia conto delle ragioni del convincimento raggiunto. La Corte di Cassazione, in sede di giudizio di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, se non nei casi in cui emerga una palese illogicità o irragionevolezza della motivazione, ovvero una violazione delle regole legali di valutazione della prova.

Sentenza completa

RITENUTO: - che con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di M. P. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che al motivo di gravame, con il quale si deduceva che i beni asseritamente distratti erano stati oggetto di furto o di azioni giudiziali individuali da parte dei creditori, il giudice di appello ha risposto che la documentazione esibita a riguardo assecondava tale assunto difensivo solo per taluni beni (un ciclomotore ed una fotocopiatrice), non per gli altri (una macchina "tagliaspruzzi", un'autovettura Golf e una Mercedes), sicché era possibile soltanto procedere ad una riduzione della pena inflitta; - che con il ricorso l'imputato lamenta erronea applicazione di legge in relazione all'art. 192 c. p.p., sul rilievo che la corretta lettura della documentazione concernente i suddetti ultimi tre beni consente di escludere ogni ipotesi di distrazione; - che le dog…

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