Cassazione penale Sez. I sentenza n. 198 del 5 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:198PEN

Massima

Massima ufficiale
Sia il P.M. che l'imputato hanno la facoltà di impugnare immediatamente un provvedimento che decida sulla libertà personale, indipendentemente dalla impugnazione proposta avverso la sentenza che contestualmente abbia deciso anche il merito in quel grado di giurisdizione, in considerazione dell'autonomia processuale con la quale la legge ha privilegiato ogni disposizione sulla libertà personale. Tale principio non si può ricavare dall'art. 279 U.P.C.P.P., che non prevede la possibilità di impugnativa del provvedimento emesso con la sentenza, né dall'art. 292 stesso codice, che riguarda anch'esso un'ipotesi diversa, quale è la revoca della libertà provvisoria per fatti sopravvenuti. In mancanza di una specifica previsione di legge circa la facoltà di una tale impugnativa, che pure va riconosciuta, versandosi in materia di libertà personale, deve necessariamente configurarsi, come unico rimedio, l'ammissibilità del ricorso per cassazione a norma dell'art. 190, secondo comma, seconda ipotesi del cod. proc. PEN..

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