Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19514 del 27 aprile 2004

ECLI:IT:CASS:2004:19514PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione, atteso che il rinvio operato dal citato art. 70 alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine è limitato al regime sanzionatorio e non si estende alle altre disposizioni, tra le quali la presunzione di cui all'art. 25 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 in base alla quale in caso di mancata o inattendibile prova sulla legittimità della provenienza della merce il detentore è ritenuto responsabile di contrabbando. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto il semplice acquirente responsabile del reato di contrabbando e non anche del diverso reato di evasione dell'IVA all'importazione)

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