Cassazione penale Sez. V sentenza n. 24 del 3 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:24PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di emissione di assegno bancario senza l'autorizzazione della banca trattaria, previsto dall'art. 116 n. 1 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, postula che l'emittente apponga sul titolo la firma propria senza essere legato all'istituto di credito dallo speciale rapporto di conto corrente. Pertanto, non commette tale reato, oltre a quello di falsità, di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., colui il quale apponga su un assegno la firma falsa del titolare del conto corrente.

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