Cassazione penale Sez. V sentenza n. 189 del 17 febbraio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:189PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede il termine di cinque giorni per proporre opposizione avverso le sentenze di condanna e di non luogo a procedere che presuppongano la responsabilità dell'imputato emesse dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 3 COST.. Ed infatti la brevità del termine, lungi dal limitare il diritto di difesa, costituisce un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la celebrazione del dibattimento a seguito della scelta dell'interessato e quella di rendere possibile l'immediata definizione della vicenda processuale, mentre il particolare regime impugnatorio, secondo quanto già stabilito con la sent. n. 77/1993 della Corte Costituzionale, è l'unico idoneo a realizzare la salvaguardia della speciale condizione minorile.

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