Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21484 del 11 novembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:21484CIV

Massima

Massima ufficiale
Negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962 la consegna dei lavori costituisce obbligo dell'Amministrazione appaltante, il cui inadempimento, però, è disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile, nel senso che non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto (né con domanda ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., né a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.), né di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce, invece, in base alla norma speciale dell'art. 10 del capitolato generale cit., la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; sicché il riconoscimento all'appaltatore di un diritto al risarcimento può venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

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