Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 95 del 2019

ECLI:IT:CGARS:2019:95SENT

Massima

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L'occupazione abusiva di un terreno privato da parte della pubblica amministrazione, pur se finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica dichiarata di pubblica utilità, non può comportare l'acquisizione del bene mediante usucapione, in quanto configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. La cessazione dell'illecito si verifica solo nelle ipotesi di: a) restituzione del fondo; b) accordo transattivo; c) rinuncia abdicativa del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte dell'irreversibile trasformazione del fondo; d) compiuta usucapione, nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza; e) provvedimento emanato ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001. Condizioni indispensabili per l'acquisizione di beni privati per ragioni di pubblica utilità tramite l'istituto dell'usucapione sono: il carattere non violento della condotta; l'esatta individuazione del momento della interversio possessionis; la decorrenza della prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del testo unico dell'espropriazione (30 giugno 2003), in quanto solo da tale momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il "giorno in cui il diritto può essere fatto valere", essendo, precedentemente, preclusa al destinatario dell'occupazione preordinata all'esproprio l'azione di restitutio in integrum. Ove l'amministrazione abbia occupato il terreno in funzione di programmata espropriazione, per avviare la sequenza fattuale e procedimentale necessaria per l'usucapione dell'area stessa avrebbe dovuto comunicare ai proprietari, ai sensi dell'art. 1164 c.c., che non intendeva più espropriare l'area occupata e che pertanto il possesso non era più finalizzato all'espropriazione. In difetto di tale comunicazione, il termine per l'usucapione non può decorrere. Nell'ipotesi di occupazione giustificata in funzione di programmata espropriazione, ove l'amministrazione non abbia poi emesso il provvedimento espropriativo, il proprietario conserva il diritto di ottenere la restituzione del bene, con corresponsione dell'indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima e del risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/02/2019

N. 00095/2019REG.PROV.COLL.

N. 00764/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, 76;

contro

Comune di Butera, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, 76;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, re…

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