Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3295 del 12 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3295PEN

Massima

Massima ufficiale
Agli effetti delle norme sul falso documentale, sono atti pubblici le attestazioni di fatti compiuti direttamente dal pubblico ufficiale e caduti sotto la sua percezione, mentre sono certificati amministrativi le attestazioni di fatti conosciuti dal pubblico ufficiale ma non compiuti da lui né verificatisi alla sua presenza.

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