Tribunale civile Lanciano sentenza n. 168 del 7 luglio 2020

Massima

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La nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto colpisce le pattuizioni di commissioni di massimo scoperto (cms) che non indichino in modo chiaro se costituiscano corrispettivo dell'accordato (anche "commissione disponibilità fondi") oppure commissioni sui passivi senza fido od oltre fido ("commissione mancanza fondi"), nonché la durata dello scoperto cui consegue l'applicazione della commissione, se essa si applichi sul massimo importo debitore, sulla media degli importi debitori ovvero giorno per giorno sul saldo debitore e il periodo considerato a tal fine. Inoltre, nei contratti con affidamento, sono nulle le pattuizioni di cms (o comunque denominate) con funzione sanzionatoria di scoperti determinate in termini percentuali e applicabili sull'intero ammontare dell'utilizzato, intra-fido e oltre-fido, in quanto realizzano una maggiorazione con modalità non chiare del tasso degli interessi, in particolare di quello sull'utilizzato intra-fido, nonché costituiscono penali manifestamente eccessive per l'inadempimento del cliente consistente nello scoperto, a volte esiguo, oltre fido. La nullità della clausola di reviviscenza del negozio di fideiussione è predicabile in quanto in contrasto con la disciplina giurisprudenziale del negozio autonomo di garanzia, laddove considera fraudolenta o abusiva la pretesa del creditore verso il garante autonomo quando risulti già accertata l'inesistenza o l'estinzione dell'obbligazione principale garantita. Al contrario, la clausola di sopravvivenza della fideiussione è valida in quanto l'obbligazione del debitore principale di restituzione del capitale finanziato sussiste anche in caso di integrale nullità del finanziamento, quale obbligazione ex lege da indebito oggettivo. Infine, la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. è predicabile in quanto, in presenza di una fideiussione omnibus, tale clausola risulta coincidente con uno schema contrattuale espressivo di una intesa anticoncorrenziale vietata, determinando l'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore dal diritto di agire tempestivamente nei confronti del debitore principale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 7 luglio 2020, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281-sexies c.p.c. e 83, c. 7, lett. h), d.l. 18/2020 e successive modificazioni la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 345/2017 R.G. e vertente
TRA
(...) elettivamente domiciliati in Lanciano, Via (...) presso lo studio dell'avv. (...) rappresentati e difesi dall'avv. (...) come da mandato in atti;
ATTORI - OPPONENTI
E
(...) in giudizio tramite la mandataria con rappresentanza (...) in persona del procuratore speciale (...) (notaio (...) in Roma, rep. 17568, racc. 8379), rappresentata e difesa dall'avv. (...) in virtù di mandato allegato alla "memoria di costituzione in surroga ed intervento" del 12 maggio 2018;
CONVENUTO - OPPOSTO
avente a oggetto: …

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