Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1520 del 2017

ECLI:IT:TARTOS:2017:1520SENT

Massima

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La convenzione urbanistica stipulata tra un Comune e una società privata, che prevede la cessione gratuita di aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria in favore del Comune, in attuazione degli obblighi di legge condizionanti il rilascio del titolo abilitativo edilizio, non configura un contratto preliminare di donazione, bensì un negozio giuridico bilaterale a prestazioni corrispettive, in cui le cessioni gratuite sono funzionali al soddisfacimento degli oneri di urbanizzazione posti a carico del privato. Pertanto, in caso di inadempimento della società privata all'obbligo di cessione, il Comune può agire in giudizio per ottenere la pronuncia costitutiva del trasferimento della proprietà degli immobili ai sensi dell'art. 2932 c.c., senza che sia necessario offrire il corrispettivo, atteso che l'adempimento degli obblighi di urbanizzazione da parte del Comune costituisce la controprestazione dovuta. Tuttavia, prima di pronunciare la sentenza costitutiva, occorre verificare la situazione catastale degli immobili da trasferire e, se necessario, procedere ai relativi frazionamenti. La domanda riconvenzionale della società privata volta ad ottenere il pagamento di somme per opere eseguite in eccedenza rispetto agli obblighi convenzionali, non rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/12/2017

N. 01520/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00202/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2011, proposto da:
Comune di Isola del Giglio, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Maria Tamburro e Mauro Montini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro

Marina del Giglio s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bastianini e Francesco Massimo Pozzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, lungarno Vespucci 20;

per l'esecuzione

specifica dell'obbligo di contrarre
ex

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