Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 2292 del 2013

ECLI:IT:TARLE:2013:2292SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, è tenuto a ordinare all'amministrazione pubblica debitrice di dare esecuzione a un titolo esecutivo definitivo, quale un'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice dell'esecuzione mobiliare ai sensi dell'art. 553 c.p.c., che abbia accertato l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal creditore esecutante e la sua spettanza. L'amministrazione pubblica è pertanto obbligata a provvedere al pagamento della somma dovuta entro il termine assegnato dal giudice, in quanto il titolo esecutivo, una volta divenuto definitivo per il decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione forzata anche nei confronti della pubblica amministrazione, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il giudice amministrativo, accertata l'inadempimento dell'amministrazione, è tenuto a ordinare l'esecuzione del titolo, eventualmente anche mediante la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'attuazione della pronuncia giurisdizionale e il soddisfacimento del credito del ricorrente. Tale obbligo di ottemperanza si fonda sul principio di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto delle decisioni giudiziarie definitive, a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza della domanda di ottemperanza, deve pertanto verificare la regolarità formale del titolo esecutivo, la sua definitività e l'inadempimento dell'amministrazione, ordinando in tal caso l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale e condannando l'ente pubblico al pagamento delle spese di giudizio.

Sentenza completa

N. 01265/2013
REG.RIC.

N. 02292/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01265/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa da sé medesima in qualità di avvocato ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Lecce, via Taranto, 92;

contro

Comune di Lecce, n.c.;

per l'ottemperanza

dell'ordinanza di assegnazione di somme del 18 dicembre 2012, depositata in cancelleria in pari data, emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione Mobiliare di Lecce nella procedura iscritta al n. 2795/12 RGE, divenuta esecutiva il 21 gennaio 2013, notificata in forma esecutiva in data 30 gennaio 2013 e non impugnata …

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