Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25864 del 2 dicembre 2011

ECLI:IT:CASS:2011:25864CIV

Massima

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Il recesso unilaterale della pubblica amministrazione da un contratto di appalto, esercitato prima della consegna dei lavori e nei termini previsti dalla legge, non comporta il diritto dell'appaltatore al riconoscimento dell'indennizzo per le opere non eseguite, in quanto tale facoltà di recesso è espressamente prevista dalla normativa di settore come strumento di tutela dell'interesse pubblico. La disciplina sull'indennizzo in caso di recesso, contenuta nel Regio Decreto n. 366 del 1932, trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia già disposto la consegna dei lavori all'appaltatore, ovvero quando il recesso sia esercitato successivamente all'inizio dell'esecuzione del contratto. Il riconoscimento dell'indennizzo, pertanto, è escluso nel caso in cui il recesso sia legittimamente esercitato dalla pubblica amministrazione prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, in quanto tale facoltà è espressamente prevista dalla legge a tutela dell'interesse pubblico, senza che ciò comporti alcun diritto risarcitorio in capo all'appaltatore. La normativa in materia di appalti pubblici, nel bilanciare gli interessi delle parti, attribuisce alla pubblica amministrazione ampi poteri di gestione e di controllo del contratto, riconoscendo alla stessa la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prima dell'inizio dei lavori, senza che ciò comporti l'obbligo di corrispondere all'appaltatore alcun indennizzo per le opere non eseguite. Tale disciplina è volta a garantire la tutela dell'interesse pubblico, consentendo alla pubblica amministrazione di adeguare tempestivamente le proprie scelte contrattuali alle mutate esigenze di interesse generale, senza subire conseguenze risarcitorie. Il riconoscimento dell'indennizzo, pertanto, è escluso nel caso in cui il recesso sia legittimamente esercitato dalla pubblica amministrazione prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, in quanto tale facoltà è espressamente prevista dalla legge a tutela dell'interesse pubblico, senza che ciò comporti alcun diritto risarcitorio in capo all'appaltatore.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI ((omissis)) - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27865-2006 proposto da:

L'. SOC. COOP. A R.L. (C.F. (OMESSO)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocato NARDONE LORENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATUR…

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