Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10573 del 10 dicembre 1983
ECLI:IT:CASS:1983:10573PEN
Massima
Massima ufficiale
Il precetto legislativo di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 è rivolto non solo ai produttori, ma a chiunque prenda parte alla vendita di sostanze alimentari con una pubblicità idonea ad ingannare l'acquirente sulla proprietà dei prodotti. Pertanto, il commerciante, che pone in vendita un prodotto alimentare ha l'obbligo di assicurarsi preventivamente che esso non sia presentato con frasi pubblicitarie, tali da trarre in inganno gli acquirenti.
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