Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3981 del 7 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3981PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art.. 192, ultimo comma, cod. proc. pen. conferisce la facoltà di impugnazione anche all'avvocato o al procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento, ma tale facoltà presuppone anche che il difensore abbia espletato la sua opera nella fase del procedimento conclusosi con la decisione impugnata. Ne consegue che per il difensore di fiducia, che pur avendo prestato la propria opera nella precedente fase del procedimento sia stato sostituito nel successivo dibattimento da un difensore di ufficio, non può persistere la legittimazione ad impugnare, che spetta, invece, in tal caso, soltanto al difensore di ufficio.

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