ECLI:IT:CASS:2002:19405PEN
Con sentenza del 22.5.2000 il Tribunale di Frosinone dichiarava responsabili, B. I. del reato di minaccia di cui al 1° comma dell'art. 612 c. p. e B. S. del reato di minaccia grave (art. 612 cpv. c.p.), in danno di C. L., e li condannava alla pena rispettivamente, di lire 60.000 di multa il primo e di lire 90.000 di multa la seconda.
Proponevano ricorso gli imputati censurando la sentenza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che il giudice aveva fondato la sua convinzione soltanto sulla dichiarazione della parte offesa, non dando alcun rilievo alle prove offerte dalla difesa. Lamentavano infine che il giudice aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesto perché ritenuto di nessun vantaggio per gli imputati.
Le argomentazioni proposte dal ricorrente, con il primo motivo comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della m…
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