Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4503 del 2 aprile 1990
ECLI:IT:CASS:1990:4503PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di notificazioni, nel caso di cambiamento di domicilio da parte dell'imputato non comunicato ai sensi del quarto comma dell'art. 171 del cod. proc. pen., la notificazione divenuta impossibile presso il domicilio originariamente dichiarato va eseguita presso il nuovo domicilio e non mediante il deposito nella cancelleria solo se si abbia del nuovo domicilio precisa notizia e cioè, oltre al comune in cui si trova, se ne conosca la via ed il numero, perché, considerato il disposto dell'art. 171 cod. proc. pen. è da escludere che l'autorità sia tenuta a svolgere ulteriori ricerche.
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