Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6877 del 25 maggio 2000
ECLI:IT:CASS:2000:6877CIV
Massima
Massima ufficiale
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora il fatto non sia stato gia` valutato in sede penale, devesi tenere presente che la divulgazione di una notizia lesiva della reputazione puo` essere considerata lecita e come tale rientrante nel diritto di cronaca quando: 1) i fatti esposti sono veri, 2) vi e` un interesse pubblico alla conoscenza del fatto, 3) vi sia correttezza formale dell'esposizione che non travalichi lo scopo informativo. Cio` non implica, tuttavia, che la notizia debba essere riportata nella sua forma narrativa piu` elementare, perche`, soprattutto quando la divulgazione avviene tramite stampa o altri strumenti di informazione, deve considerarsi lecito che la notizia medesima venga accompagnata da altre informazioni sempre che non siano immaginarie ma utili alla migliore comprensione della notizia medesima da parte dei lettori in quanto solo in tale modo il diritto di cronaca trova una sua valida giustificazione. da vedere: Sen 16/09/1996 8284 sez 3 Civ Sen 02/12/1997 5947 sez 15
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