Cassazione penale Sez. I sentenza n. 216 del 9 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:216PEN

Massima

Massima ufficiale
Il controllo di legittimità, che può essere esercitato dalla corte di cassazione in sede di ricorso ex art.. 263 quater cod. proc. pen. introdotto dall'art.. 9 legge n.. 532 del 1982, è limitato, nell'ipotesi di conferma, alle motivazioni del provvedimento restrittivo e della ordinanza di riesame, le quali si integrano a vicenda, onde accertare la specifica individuazione degli elementi indizianti e la sommaria deliberazione della loro consistenza e coerenza logica. Restano escluse da tale controllo tutte le deduzioni critiche riguardanti la individuazione dei fatti indizianti, la concreta consistenza degli indizi medesimi, la loro specifica fondatezza in relazione alla ipotesi delittuosa contestata, perché si tratta, per tutti questi elementi, di questioni di mero fatto, rimesse al sovrano apprezzamento del giudice di merito.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.