Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7638 del 14 giugno 1980

ECLI:IT:CASS:1980:7638PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione dell'art. 435 Cod. proc. pen. che preclude i giudizi d'appello per i reati commessi in udienza quando il giudice abbia pronunciato su di un reato di competenza di un giudice inferiore non è in contrasto con nessuna delle norme della costituzione. Infatti essa non viola l'uguaglianza dei cittadini garantita dall'art. 3 della costituzione, ma prevede procedure differenti per azioni differenti (reato commesso all'udienza di un giudice di appello e reato commesso all'udienza di un giudice di primo grado) senza occuparsi delle persone che hanno commesso le azioni e tanto meno senza dar disposizioni differenti in considerazione delle persone. Nessuna norma della costituzione garantisce ai cittadini il doppio grado di giurisdizione di merito e numerosi sono i casi di sentenze non appellabili ma impugnabili solo col ricorso per cassazione.

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