Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35549 del 23 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:35549PEN

Massima

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Il giudice, prima di applicare la misura di sicurezza detentiva prevista per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, è tenuto a procedere all'accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato, sulla base degli elementi indicati dagli artt. 133 e 203 c.p., non essendo più sufficiente la mera sussunzione del fatto in una fattispecie presuntiva di pericolosità. Ciò in quanto la disciplina delle misure di sicurezza è stata radicalmente innovata dalla legge Gozzini, che ha abrogato l'art. 204 c.p. e ha trasformato le fattispecie presuntive di pericolosità in fattispecie indizianti, imponendo al giudice di valutare in concreto la pericolosità sociale del soggetto, anche con riferimento alla probabilità di recidiva, prima di applicare la misura di sicurezza. Pertanto, la semplice condanna per i reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 75/1958 non è più sufficiente per l'automatica applicazione della misura detentiva, essendo necessario un accertamento specifico e motivato sulla pericolosità sociale del condannato. La valutazione della pericolosità sociale costituisce un presupposto indefettibile per l'applicazione di qualsiasi misura di sicurezza personale, in ossequio al principio di legalità e di proporzionalità sancito dalla Costituzione.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9.3.2001 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 21.7.2000 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere:
a) ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di K. I. e K. N. in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 3, nn. 7 e 8 e 4, n. 7, legge 20.2.1958, n. 75 (per avere favorito e sfruttato il meretricio di più ragazze extracomunitarie, -anche infraventunenni reclutate all'estero- in Castelvolturno ed altre città italiane, dal 30.9.1998 al 10.12.1998);
- all'art. 697 cod. pen. (per avere illegalmente detenuto un pugnale della lunghezza di cm. 23 acquistato in Castelvolturno, il 16.12.1998)
e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, essendo già stati unificati i delitti nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., confermava per essi la pena principale di anni due, mesi tre di reclusione e lire 700.000 di multa e, per la c…

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