Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 1456 del 2024

ECLI:IT:TARVEN:2024:1456SENT

Massima

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La legge regionale n. 14 del 2009 (c.d. "Piano Casa") consente l'ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20% del volume o della superficie, con un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. Tali disposizioni di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale. In particolare, l'interpretazione autentica di cui all'art. 64 della legge regionale Veneto n. 30 del 2016 ha chiarito che le norme di deroga consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando il rispetto della distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate dettata dall'art. 9 del D.M. 1444 del 1968. Pertanto, l'ampliamento di un edificio residenziale unifamiliare rientrante nel "Piano Casa" può essere realizzato in deroga alle distanze dai confini previste dai regolamenti comunali, senza la necessità di costituire alcuna servitù onerosa a favore del Comune, essendo sufficiente il rispetto della distanza minima di 3 metri tra costruzioni stabilita dall'art. 873 del Codice Civile, salvo il rispetto della distanza di 10 metri fra pareti finestrate. Il Comune non può, dunque, subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento al pagamento di un indennizzo per la costituzione di una servitù, in quanto tale previsione regolamentare è incompatibile con le disposizioni di carattere straordinario dettate dalla legge regionale sul "Piano Casa".

Sentenza completa

Pubblicato il 14/06/2024

N. 01456/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00860/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 860 del 2018, proposto da
((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cassola, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 16/05/2018 prot. 07655 con il quale il Comune di Cassola comunicava alle parti ricorrenti l’immediato divieto di prosecuzione della segnalazione certificata di inizio attività relativamente all’ampliamento dell’edificio ad uso residenziale ai sensi della legge regionale 14 del 1009 e successive modifiche sull’area distinta…

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