Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16490 del 27 aprile 2011

ECLI:IT:CASS:2011:16490PEN

Massima

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Il provvedimento cautelare personale, pur essendo una misura restrittiva della libertà individuale, può essere legittimamente applicato dal giudice quando ricorrono i presupposti di legge, quali la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e l'esistenza di esigenze cautelari. Tuttavia, il giudice è tenuto a valutare attentamente le richieste di modifica o sostituzione della misura cautelare avanzate dall'indagato, anche sulla base di nuovi elementi emersi dalle indagini difensive, al fine di verificare se permangano le condizioni che hanno giustificato l'adozione della misura originaria o se, al contrario, sia necessario procedere a una sua attenuazione o revoca. In particolare, il giudice non può esimersi dall'effettuare l'interrogatorio dell'indagato, qualora questo sia stato richiesto, in quanto tale adempimento costituisce un passaggio procedimentale essenziale per consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni e al giudice di disporre di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della situazione. Pertanto, il mancato espletamento dell'interrogatorio, ove richiesto, integra un vizio di legittimità del provvedimento cautelare, che deve essere rimosso attraverso la rinnovazione del procedimento. Inoltre, il giudice è tenuto a valutare attentamente le risultanze delle indagini difensive, anche se queste non siano idonee a escludere completamente la fondatezza dell'imputazione, in quanto potrebbero comunque condurre a un ridimensionamento dell'addebito contestato e, di conseguenza, a una modifica della misura cautelare applicata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

En. Co. , nato a (OMESSO), attualmente sottoposto alla misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, avverso l'ordinanza 3 dicembre 2010 del Tribunale del riesame di Milano che ha dichiarato inammissibile l'appello contro l'ordinanza 9 giugno 2010 del G.I.P. presso il Tribunale di Varese che aveva applicato all' En. la custodia cautelare in carcere per il reato ex articolo 572 cod. pen..

Visti gli atti, i…

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