Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11118 del 12 marzo 2008

ECLI:IT:CASS:2008:11118PEN

Massima

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Il vizio totale o parziale di mente, anche in presenza di disturbi della personalità non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, può escludere o scemare grandemente l'imputabilità penale, a condizione che tali disturbi siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere e sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa. Tuttavia, le mere anomalie caratteriali, le alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i suddetti requisiti, nonché gli stati emotivi e passionali, non rilevano ai fini dell'imputabilità, salvo che questi ultimi non si inseriscano in un quadro più ampio di "infermità". Pertanto, il giudice è tenuto a valutare attentamente le risultanze di eventuali consulenze psichiatriche, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, senza limitarsi a un mero richiamo ai principi di diritto consolidati in precedenza, qualora siano stati dedotti elementi nuovi e diversi, idonei a far ritenere un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale. Analogamente, il giudice deve esaminare con adeguata motivazione eventuali incongruenze o contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, senza poter semplicemente fare propria la motivazione del precedente grado di giudizio, quando siano stati sollevati specifici rilievi in tal senso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avv. Valori Federico, difensore di fiducia di:

Sa. Gi., n. a (OMESSO);

avverso la sentenza in data 6.2.2007 della Corte di Appello di Ancona, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Fermo in data 25.5.2004, venne condannato alla pena di anni sette di reclusione, aumentata a quella complessiva di anni nove per la ritenuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte di Ap…

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