Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7138 del 17 marzo 2008

ECLI:IT:CASS:2008:7138CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di pubblicità delle fonti di finanziamento della propaganda elettorale, le finalità alle quali assolve la contestazione prevista in via generale dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - portare a conoscenza del trasgressore illecito e procedimento per metterlo in condizione di svolgere le proprie difese - sono assicurate dall'istituto della diffida di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996 n. 672, a mezzo del quale il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale invita il candidato incorso nel mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'art. 7, comma sesto, della legge, a provvedere all'adempimento entro il successivo perentorio termine di quindici giorni, sotto comminatoria dell'applicazione della sanzione prevista dal precedente comma quinto, non essendo necessaria, in caso di inottemperanza alla diffida, una nuova contestazione.

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