Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17422 del 28 aprile 2016

ECLI:IT:CASS:2016:17422PEN

Massima

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Il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 sussiste quando ricorrono i seguenti elementi: a) l'esistenza di un gruppo, i cui membri siano consapevolmente aggregati per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita. A tal fine, non è necessaria una complessa ed articolata organizzazione, essendo sufficiente anche una struttura rudimentale, purché idonea a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale. La prova del vincolo associativo può desumersi dalle modalità esecutive dei reati-fine, dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli e dall'esistenza di una struttura organizzativa, anche semplice, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale. Inoltre, integra la condotta di partecipazione all'associazione la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui il sodalizio fa traffico, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indichi le ragioni per le quali ritiene che non sussistano elementi idonei a giustificare la concessione del beneficio, senza la necessità di una analitica confutazione di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa. Analogamente, la motivazione sulla determinazione della pena è congrua quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., senza dover necessariamente esaminare analiticamente tutti gli argomenti dedotti dalle parti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. DI STASI Antonel - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17 aprile 2015 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1.4.2014, il Tribunale di Messina dichiarava (OMISSIS) colpevole dei reati di cui…

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