Cassazione penale Sez. V sentenza n. 676 del 27 gennaio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:676PEN

Massima

Massima ufficiale
Il criterio distintivo tra atto pubblico e certificato non va ricercato nella funzione probatoria del primo, giacché l'uno e l'altro sono destinati a provare la verità dei fatti attestati. La distinzione dipende, invece, dall'appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale, nel senso che è atto pubblico quello che documenta un fatto che il pubblico ufficiale ha direttamente compiuto o che è avvenuto alla sua presenza o manifestazioni originarie di volontà del pubblico ufficiale.

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